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Venerdì 20 Febbraio 2009
Pubblicità con Iva a due vie
La Corte di giustizia Ue fissa i criteri per l'individuazione del Paese di utilizzo
Per i messaggi pubblicitari il Paese di utilizzo, ai fini dell'Iva, è quello dal quale essi "partono", non quelli in cui vengono materialmente diffusi. La designazione del rappresentante fiscale non ha rilevanza sulla natura imponibile o meno di prestazioni effettuate o ricevute da un soggetto non residente, salvo il caso in cui rivesta un ruolo ecoomico nelle prestazioni e, dunque, intervenga come intermediario senza rappresentanza.
Sono questi due dei principi contenti nella sentenza della Corte di giustizia Ue, che ieri ha fornito diverse soluzioni al problema del luogo di tassazione Iva delle prestazioni pubblicitarie, nel procedimento C-1/08 in cui era parte l'Italia.

Il Sole 24 Ore
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