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Martedì 17 Febbraio 2009  |
Adesione solo per chi ha pagato |
Una circolare dell'Agenzia delle entrate fa il punto sui nuovi meccanismi di inviti all'accertamento. Alla definizione serve il versamento almeno della prima rata La definizione dell'accertamento mediante adesione all'invito al contraddittorio, secondo le disposizioni dei commi 1-bis e seguenti dell'art. 5 del dlgs n. 218/97, si perfeziona con la comunicazione e con il pagamento delle somme dovute, oppure della prima rata se il contribuente ha optato per la rateazione; in caso di mancato pagamento delle rate successive, l'ufficio iscrive a ruolo il debito residuo e la sanzione del 30%. La definizione non è ammessa se l'invito è stato preceduto da un pvc suscettibile di essere definito ai sensi dell'art. 5-bis del citato dlgs n. 218/97, a meno che l'ufficio non abbia modificato l'imponibile o le imposte rispetto al verbale. Queste alcune precisazioni della circolare n. 4 del 16 febbraio 2009, con la quale l'agenzia delle entrate illustra le novità in materia di adesione agli inviti di comparizione e di rinuncia all'impugnativa, che il dl 185/2008 ha introdotto nell'ambito della disciplina dell'accertamento con adesione contenuta nel dlgs n. 218/97.
Italia Oggi
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