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Lunedì 16 Febbraio 2009  |
Scritture digitali, marca trimestrale |
Piena rilevanza per i documenti La legge di conversione del Dl 185/08 (la numero 2 del 2009) ha introdotto importanti novità sulla tenuta della contabilità digitale. Le nuove regole, inserite nel Codice civile con l'articolo 2215-bis, definiscono procedure e tempistiche per la tenuta in modalità informatica di libri e scritture contabili e ne sanciscono, per la prima volta, la piena efficacia probatoria. Il coordinamento con le norme sulla conservazione dei documenti informatici consente ora di avere un quadro giuridico chiaro in merito alle procedure per la tenuta e la conservazione digitale di documenti e scritture obbligatorie ai fini civilistici. Le nuove regole potranno essere applicate da subito per la tenuta informatica di libro giornale, libro inventari, altre scritture connesse alle dimensioni dell'impresa (libro mastro, libro cassa e così via) e dei libri sociali a partire dall'anno contabile in corso. Gli obblighi previsti di numerazione progressiva, vidimazione e regolare tenuta possono essere assolti attraverso la periodica apposizione della firma digitale e della marca temporale. L'adempimento ha una cadenza obbligatoria ameno trimestrale dalla data della messa in uso del libro.
Il Sole 24 Ore
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