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Mercoledì 3 Dicembre 2008  |
Documenti online senza più notaio |
La firma digitale. Atti commerciali e contrattuali a trasformazione semplificata
Si riducono notevolmente le ipotesi in cui è necessario l'intervento del pubblico ufficiale o del notaio per trasformare, a tutti gli effetti di legge, un documento cartaceo (meglio, documento analogico originale) in uno informatico. Il decreto legge anti-crisi (articolo 16, comma 12 del Dl 185/2008) prevede che la trasformazione avvenga nella maggior parte dei casi a cura del soggetto che possiede il documento originale apponendo la propria firma digitale nel rispetto delle regole tecniche previste dal Codice digitale della pubblica amministrazione (Cad). Il pubblico ufficiale o il notaio è richiesto solo per alcuni documenti analogici originali unici, che, in ragione di esigenza di natura pubblicistica, restano soggetti al particolare adempimento. Questi documenti però potranno esser individuati solo a seguito dell'emanazione di un eventuale decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Il Sole 24 Ore
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