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Giovedì 6 Marzo 2008  |
Crediti Irap, riscossione incagliata |
Nota di Equitalia sulle somme iscritte a ruolo dopo l'entrata in vigore del dl 159 del 2007. Nei fallimenti posizione del concessionario non privilegiata
Sui fallimenti l'agente della riscossione rimane in secondo piano. I crediti Irap del concessionario non sono infatti privilegiati rispetto a quelli di altra natura. Questo almeno per le somme iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 159/2007 (3 ottobre 2007). Il mancato riconoscimento del privilegio da parte del giudice obbliga l'agente della riscossione all'opposizione allo stato passivo ai sensi degli articoli 98 e successivi del rd 267/1942 con aggravio di spese e oneri legali. Sono alcune problematiche sollevate da una nota del 14 febbraio 2008 con la quale Equitalia fornisce indicazioni sull'insinuazione al passivo fallimentare dei crediti Irap iscritti a ruolo. Sul punto si era già espressa la risoluzione del 5/4/2005, n. 41 dell'Agenzia delle entrate con un principio che evidentemente è stato poi trasfuso in sede normativa ma ha lasciato intatti i dubbi interpretativi.
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