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Lunedì 3 Marzo 2008
Ravvedimento con tempi lunghi
Con la circolare del 19 febbraio 2008 n. 11/E cambio di rotta dell'Agenzia delle entrate. Possibile regolarizzazione l'anno dopo la dichiarazione

Correggendo l'orientamento espresso nella precedente circolare 52 del 2007 le finanze precisano che, limitatamente alla dichiarazione mod. 730, il ravvedimento operoso dell'omessa trasmissione telematica può essere effettuato sino al 10 novembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, sempreché il Caf abbia trasmesso all'Agenzia delle entrate il risultato finale delle liquidazioni, cosiddetto Mod. 730-4, impedendo così di fatto qualsiasi possibilità di regolarizzare la violazione per il futuro.
Il risultato finale di liquidazione costituisce, infatti, parte inscindibile della dichiarazione mod. 730. Ancora con riferimento al ravvedimento operoso riferito all'infedele visto di conformità o asseverazione, la correzione della violazione da parte del contribuente esonera comunque l'intermediario dall'applicazione delle sanzioni.
Sono queste, in estrema sintesi, i principali chiarimenti in materia di ravvedimento operoso indicati nella circolare dell'Agenzia delle entrate 19/2/2008 n. 11/E.

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