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Lunedì 2 Luglio 2007  |
L'invio sbagliato non lascia scampo |
RICORSI/ Sentenza della Ctr umbra
Se il contribuente notifica il ricorso tributario ad un ufficio diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato lo stesso si deve considerare inammissibile, non potendosi oltretutto eccepire il principio meramente amministrativo secondo cui un organo della pubblica amministrazione che riceve un atto su cui non è competente ha l'obbligo di trasmetterlo all'organo legittimato a riceverlo. È quanto ha sancito la quinta sezione della Ctr dell'Umbria nella sentenza n. 21 del 31/5/2007 (su www.cerdef.it), con la quale ha respinto, dichiarandolo inammissibile, l'appello proposto da un contribuente che, in primo grado, aveva eccepito le proprie doglianze avverso una cartella esattoriale mediante la produzione di un ricorso che anziché essere notificato all'ufficio locale delle entrate di Perugia (come peraltro indicato nella stessa cartella esattoriale che veniva impugnata) era stato notificato all'ufficio locale di Foligno.
[FOnte: Italia Oggi] |
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