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Mercoledì 27 Giugno 2007  |
Contanti, pagamenti sotto 5 mila |
Sugli assegni al portatore un'imposta di bollo di 1,5 euro. Lo prevede lo schema del decreto legislativo che recepisce la III direttiva sull'antiriciclaggio
Vietato il trasferimento di denaro contante fra soggetti privati quando l'importo, anche frazionato, sia pari o superiore ai 5 mila euro. Assegni rilasciati dalle banche e dalle Poste italiane, di norma muniti di clausola di non trasferibilità, mentre per i moduli degli assegni in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Questi ultimi, peraltro, a ogni girata dovranno recare il codice fiscale del girante. Gli assegni rilasciati a 'se stessi' dovranno essere portati all'incasso direttamente dall'emittente. Sono alcune delle rilevantissime modifiche che saranno apportate all'attuale articolo 1 della legge n. 197/91, circa 'Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore', traibili dallo schema di decreto legislativo di recepimento della terza direttiva sull'antiriciclaggio (dir. n. 2005/60/Ce), a cui gli stati membri dovranno uniformarsi entro il termine ultimo del prossimo 15 dicembre. Detto schema dovrebbe presto transitare per la prima lettura in consiglio dei ministri.
[Fonte: Italia Oggi] |
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