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Venerdì 22 Giugno 2007  |
Cambio di mutuo più snello |
Una circolare del Territorio ritorna sulle procedure per la portabilità
La portabilità del mutuo (o la surrogazione delle nuova banca nell'ipoteca della vecchia banca) torna a essere oggetto di chiarimenti interpretativi da parte dell'agenzia del Territorio nella circolare 9/2007 del 21 giugno 2007. L'articolo 8 del Dl 7/07 (Legge 40/07), che ha sdoganato la portabilità dei mutui, consente: - di contratte un nuovo mutuo e di destinare il capitale erogato alla chiusura di un precedente mutuo; - di ottenere dalla vecchia banca una quietanza (attestante la provenienza del denaro servito per estinguere il vecchio mutuo dal contratto di mutuo stipulato con la nuova banca) al fine di annotarla in margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantiva il vecchio mutuo; - di non perdere i benefici fiscali di cui beneficiava il vecchio mutuo (che fosse stato stipulato in presenza dei requisiti che rendono, appunto, detraibili gli interessi passivi e gli altri oneri accessori derivanti dal mutuo); - di non pagare imposta sostitutiva sul nuovo mutuo; - di non pagare alcun tipo di imposta (registro, bollo, ipotecaria) per l'operazione di surrogazione.
[Fonte: Il Sole 24 Ore] |
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