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Venerdì 22 Giugno 2007  |
Consulenti finanziari esenti Iva |
Sentenza della Corte di giustizia europea. L'affiancamento del cliente non è servizio autonomo. È negoziazione di crediti favorire la chiusura di contratti
L'attività del consulente finanziario che, in veste di subagente, favorisce la conclusione di un contratto di finanziamento, rientra nella nozione di 'negoziazione di crediti' e fruisce, pertanto, dell'esenzione dall'Iva, anche se si tratta di una semplice mediazione. In tale contesto, inoltre, la consulenza al cliente che intende accedere al credito non costituisce un servizio autonomo, ma una prestazione accessoria a quella principale. È quanto si ricava dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia ieri, 21 giugno 2007, nel procedimento pregiudiziale c-453/05, promosso dai giudici tedeschi per accertare la corretta interpretazione della suddetta nozione nell'ambito della disposizione dell'art. 13, parte b, della sesta direttiva, che esenta dall'Iva, tra l'altro, la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.
[Fonte: Italia Oggi] |
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