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Venerdì 15 Giugno 2007  |
Mutui, l'estinzione anticipata non fa perdere l'agevolazione |
Il dietro-front del fisco in una circolare Entrate-Territorio diramata ieri
Dietrofront del fisco sui presupposti per la tassazione agevolata dei finanziamenti a medio-lungo termine: la previsione della facoltà del debitore di estinguere anticipatamente il debito non fa venire meno l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Questa la conclusione espressa all'Agenzia del territorio nella circolare n. 6 del 14 giugno 2007, sottoscritta anche dall'Agenzia delle entrate, a modifica dell'ultimo orientamento in merito ai requisiti occorrenti per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 15 del dpr 601/73. L'amministrazione ricorda che, in seguito alla sentenza n. 11165 del 26 maggio 2005, con la quale la Corte di cassazione, in ordine della verifica del requisito della durata minima contrattuale prescritta dalla citata disposizione ai fini della tassazione agevolata sostitutiva, aveva posto sullo stesso piano la clausola che prevede il recesso ad nutum del finanziatore e quella che attribuisce al mutuatario la facoltà di estinzione anticipata del rapporto, è stata emanata, su conforme parere dell'avvocatura generale, la circolare n. 6 del 5/12/06, con la quale è stato stabilito che la previsione contrattuale di tale facoltà è incompatibile con la durata minima richiesta dall'art. 15.
[Fonte: Italia Oggi] |
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