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Venerdì 1 Marzo 2002 |
Fallimenti, nuovo identikit per il piccolo imprend |
Il Governo si accinge a inserire nel nostro ordinamento le correzioni ritenute più urgenti nell'ambito della legge fallimentare. Viene soppresso il famigerato secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare relativo alla nozione di piccolo imprenditore che tanto ha dato da fare a studiosi e operatori. Dal principio secondo cui il fallimento non deve più rappresentare una sanzione per l'imprenditore discende la soppressione dei quattro articoli (142, 143, 144 e 145) che, occupandosi della riabilitazione civile del fallito, sono attualmente destinati a rimuovere gli effetti negativi di natura personale che sopravvivono oltre la cessazione della procedura concorsuale. Con la modifica recata all'articolo 30 della legge fallimentare, si stabilisce che l'iscrizione del nome del fallito nel pubblico registro dei falliti va cancellata con la chiusura della procedura e che il fallito è soggetto alle incapacità previste dalla normativa fino alla stessa data. In ultima si segnala che il disegno di legge ha inteso eliminare il criterio della meritevolezza dell'imprenditore per poter usufruire del concordato preventivo. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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